Pensioni anticipate e Ape sociale, per il 2021 le domande scadono il 31 marzo

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4 marzo 2021

PESARO – Non solo quota 100 o Opzione donna. Per andare in pensione con qualche lustro di anticipo rispetto alla legge Fornero ci sono diverse ‘vie di accesso’, stabilite però con alcuni requisiti precisi e che riguardano particolari categorie. Una di queste – spiega la CNA – è l’Ape sociale, le cui domande per il 2021 vanno presentate (almeno nella prima tranche), entro il 31 marzo.

A sinistra il presidente di Cna Pensionati, Giancarlo Srerindio e a destra il direttore provinciale di Epasa-Itaco, Agostino Sanchi

A sinistra il presidente di Cna Pensionati, Giancarlo Srerindio e a destra il direttore provinciale di Epasa-Itaco, Agostino Sanchi

A chi spetta?

Lo spiega il direttore provinciale Epasa-Itaco, Agostino Sanchi: “Ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alla gestione ordinaria e alle forme sostitutive (Fondo Volo, Fondo Dazio, ex ENPALS, INPGI) ed esclusive (ex INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato) di quest’ultima, ma anche alla Gestione Separata”.

Il presidente di Cna Pensionati di Pesaro e Urbino, Giancarlo Sperindio spiega anche: “Per accedere alla cosiddetta Ape occorre che il potenzuiaole futuro pensionato faccia le dovute considerazioni e che abbia determinati requisiti”. Vediamoli

Requisiti richiesti

Possono accedere all’APE sociale, i soggetti con almeno 63 anni di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.

Assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell‘APE, all’interno dei lavori cosiddetti usuranti o gravosi, che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale e incompatibilità

La concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di pensione diretta.

Si decade dalla fruizione dell’APE Sociale anche nel caso in cui il beneficiario, in corso di fruizione dell’indennità, divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 22/2015 (ASDI), nonché con l’indennizzo di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 207/1996 (Indennizzo cessazione attività commerciale).

L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Termini per la presentazione della domanda di certificazione

Per l’anno 2021, le domande di certificazione devono essere inviate entro il 31 marzo 2021. Possono essere successivamente inviate entro il 15 luglio e non oltre il 30 novembre 2021. Le domande presentate oltre il 31 marzo e non entro il 30 novembre 2021 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande stesse, residuano le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

Per le domande inviate entro il 31 marzo, l’esito si saprà entro il 30 giugno 2021

Per le domande inviate entro il 15 luglio, l’esito si saprà entro il 15 ottobre 2021

Per le domande inviate dopo il 15 luglio ed entro il 30 novembre, esito  entro il 31 dicembre

L’aiuto del Patronato Epasa Itaco

Per capire se si ha diritto all’Ape sociale (anticipo pensionistico) bisogna prima comprendere se si rientra nei requisiti di legge e se la professione svolta è quella delle categorie indicate. Tutto questo è bene stabilirlo con l’aiuto di professionisti esperti come gli operatori di Patronato che poi prepareranno e inoltreranno la domanda all’INPS. Su www.epasa-itaco.it è possibile trovare la sede del Patronato a sé più vicina e prendere un appuntamento per verificare i requisiti dell’Ape sociale e che danno diritto a questa possibilità di ingresso anticipato nel mondo dei pensionati.

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