di Redazione
21 ottobre 2020
PESARO – CNA Agroalimentare di Pesaro e Urbino comunica le ultime novità per le attività di ristorazione, bar, pasticcerie, pizzerie, pub. E non solo. Si tratta di una serie di indicazioni del Ministero dell’Interno che sono state inviate ai Prefetti e che contengono chiarimenti sugli aspetti controversi contenuti nel DPCM.
CNA Agroalimentare di Pesaro e Urbino cerca di spiegare alcuni degli aspetti controversi e anche alcune novità.
- Chiusura di strade o piazze nei centri urbani
Tenuto conto che l’intervento e diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale. Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevate il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.
Sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.
In considerazione, infine, del fatto che la disposizione prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private (con il conseguente deflusso), appare indispensabile che Ia misura venga tempestivamente anticipata da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.
- Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni
Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.
Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
La distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza e sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condonino, ecc..
- Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), in 8 e 9)
Qui il passo indietro richiamato all’inizio della news, il solo titolo “esercizi pubblici” non lascia dubbi su chi si rivolge e cioè alle attività di ristorazione con somministrazione assistita escludendo di fatto le imprese artigiane della ristorazione, e dato che la circolare del Ministero degli Interni va a tutti i prefetti occorre verificare con le autorità locali se l’interpretazione data viene ridotta alle attività di pubblico esercizio o se rimane l’interpretazione estensiva che si rifà al consumo al tavolo a prescindere se somministrazione assistita.
Il provvedimento stabilisce comunque che l’attività degli esercizi pubblici è consentita:
- dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo
- dalle ore 5 alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo
Con la novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo.
La disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore.
Quindi il numero di persone ammesse nel locale va considerato in base agli spazi a disposizione, al fatto che ci possono essere al massimo 6 commensali per tavolo e a quanto indicato nelle linee guida, ovvero:
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
- Questa distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
Altra particolare attenzione va richiamata su ordinanze regionali e/o comunali che possono introdurre inasprimenti delle misure infatti la circolare del Ministero degli Interni riporta in proposito:
“Si richiama infine l’attenzione sul fatto che 1’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle decise a livello nazionale dal DPCM. Pertanto, qualora talune Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate.”
ASPORTO
Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto del DPCM, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
A tal proposito, sentito il MISE in proposito, viene confermato quanto già indicato nel mese di maggio relativamente allo svolgimento dell’asporto ovvero:
- è consentito l’accesso nei locali, uno alla volta o seconda diversa indicazione del gestore.
- non va consentito l’avvicinamento al bancone
- rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro al di fuori del locale e con mascherine sempre indossata.
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